
In seguito alla discussione avvenuta in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, la sentenza n. 2102/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), relativa al ricorso numero di registro generale 9424 del 2020,
ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM 3 novembre 2020, che aveva imposto “l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, specificando che tale obbligo permane durante l’orario scolastico” [§ 9.1.2].
Tra i molteplici e rilevanti vizi riscontrati nel provvedimento (al quale, anche sulla scorta delle note del MIUR nn. 1990 e 1994, si è richiamato chi ha ritenuto di estendere l’obbligo anche ad ambiti scolastici e a circostanze non contemplati dal DPCM del 3 novembre) figurano l’irragionevolezza, il “difetto di istruttoria e di motivazione”, oltreché il “non corretto esercizio della discrezionalità amministrativa sotto forma di eccesso di potere”.
La sentenza non comporta effetti pratici immediati: il decreto in questione ha perso infatti efficacia il 3 dicembre 2020, “essendo stato sostituito dal DPCM del 3 dicembre 2020, anch’esso nelle more scaduto e sostituito dal DPCM del 14 gennaio 2021”. Ciononostante, le motivazioni che accompagnano il pronunciamento si attagliano perfettamente nella sostanza anche ai decreti successivi, i quali “hanno reiterato testualmente la medesima misura in questa sede censurata” [§ 7]. Per questo motivo, è deprecabile che una bozza del primo DPCM del governo Draghi riproponga impudentemente per l’ennesima volta – e in una formulazione identica a quella del decreto precedente – lo stesso provvedimento appena giudicato illegittimo dal TAR del Lazio (v. tabella sopra).
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