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carta dei diritti comunicativiNell'articolo precedente abbiamo introdotto il concetto di Diritto a Comunicare, così come viene definito dal Rapporto MacBride del 1978 e formalizzato dall'Unesco nel 1984. Abbiamo visto come il Diritto a Comunicare rappresenti il fondamento implicito della Dichiarazione dei Diritti Universali dei Diritti Umani e come anche la Costituzione Italiana sia perfettamente in grado di esprimerlo nelle sue varie declinazioni attraverso per esempio gli articoli 21, 41 e 43. Sostanzialmente il Diritto a Comunicare, superando il limitato concetto di libertà di informazione, pone nella reciprocità degli scambi comunicativi il fulcro della trasformazione da diritto passivo di ricevere le informazioni a diritto attivo che conceda la possibilità operativa da parte dei cittadini.

Questa volta entriamo più nello specifico dando un esempio di Carta dei Diritti Comunicativi dei cittadini-utenti. La Carta è stata elaborata dal Forum Dac, che da anni promuove in Italia il Diritto a Comunicare.

QUESTIONI GENERALI:

1. La comunicazione rappresenta un servizio essenziale per la democrazia e l'esercizio dei diritti costituzionali primari dei cittadini singoli ed associati.

Essa ha valore pubblico e collettivo, indipendentemente dallo status giuridico e dalle finalità del gestore: commerciali, sociali, culturali, ecc.

Ai sensi degli articoli 41 e 43 della Costituzione la proprietà dei supporti trasmissioni e distributivi è collettiva: essi vengono concessi ai gestori, a condizioni e per tempi definiti.

2. Ciascun cittadino destinatario e utilizzatore di mezzi comunicativi ha titolo per pretendere garanzie generali e specifiche dai gestori dei media, diritti attivi e passivi rispetto all'uso dei mezzi ed ai modi della comunicazione.

Sono diritti generali:
  • diritto di rettifica;
  • il diritto di accesso diretto, libero ed autogestito sia ai dati generali e personali che ai media;
  • il diritto di avere un rapporto qualità/costi, sia nello hardware che nel software (contenuti), misurabile e trasparente, comparabile con quello di altri Paesi avanzati;
  • il diritto di avere messaggi completi, pluralisti dialettici con riferimento alle fonti, ai soggetti socio-politici e culturali, ai fatti e ai processi della realtà (dal livello locale a quello internazionale);
  • il diritto di vedere rispettata una giusta ripartizione delle risorse comunicative tra i gestori, evitando situazioni di monopolio, oligopolio, sopraffazione, ecc.
  • il diritto di controllo pubblico e collettivo di bilanci, dati di gestione, operazioni finanziarie;
  • il diritto di veder riconosciute pari dignità ed opportunità a tutte le forme di comunicazione, nella massimizzazione dei soggetti comunicanti;
  • il diritto di impedire a categorie precostituite di operatori il monopolio nell'attività di informare ed essere informati;
  • il diritto a che tutti i gestori rispettino i valori e le norme della nostra Costituzione, per uno sviluppo della democrazia, della pace, della tolleranza reciproca e della conoscenza scientifica dei processi e degli eventi;
  • il diritto a vedere ritorni specifici di utilità generale per i fondi pubblici destinati ai media e ai loro gestori;
  • il diritto ad avere una comunicazione tempestiva, diretta, adeguata, della realtà ambientale e dei soggetti che la animano (comunicazione sociale);
  • il diritto di controllo pubblico delle fonti, agenzie, basi di dati e simili, che alimentano sistemi informativi e le notizie fornite al pubblico;
  • la garanzia di autonomia degli operatori da pressioni indebite, censure, condizionamenti impropri, ecc.
  • le garanzie di rispetto delle norme tecniche, dei limiti di radiazione elettromagnetica, di sicurezza degli impianti e delle conseguenze sull'ambiente e le persone;
  • che lo Stato e le sue articolazioni curino corsi di formazione critica in tema di comunicazione; che questa materia venga inserita nei corsi curriculari di ogni ordine e grado (dalle elementari fino all'università), in modo che i cittadini possano dotarsi di una conoscenza critica e politica dei mass media e della comunicazione in generale. Tale conoscenza deve anche avvenire proprio attraverso i mass media; cioè, nei vincoli di concessione per la finalità formativa e didattica, deve figurare una specifica casistica di questo tipo.

SONO DIRITTI SPECIFICI DEI SINGOLI SETTORI:

    1.    rispetto alla comunicazione radiodiffusa (audiovisiva e di dati);

    2.    rispetto alla comunicazione editoriale e stampata;

    3.    rispetto alla comunicazione interpersonale, sociale ed istituzionale:

a) la comunicazione sociale, quella didattica, educativa, formativa e culturale rappresenta una quota minima definita dell'offerta informativa complessiva (nei media elettronici e stampati, nelle mediateche, ecc.). Tale quota è maggiorata nel caso di gestori con finalità "non commerciali" e di servizio;

b) le sedi istituzionali. quelle a carattere pubblico (es. scuole) o di proprietà collettiva, le sedi delle fondazioni e degli enti finanziati con denaro pubblico, sono tenute a mettere a disposizione dei cittadini (a titolo gratuito) almeno un locale (idoneo alle riunioni, conferenze, assemblee) almeno due volte a settimana. Tale obbligo si estende alle sedi di partito e sindacali. I locali saranno utilizzati da gruppi, associazioni e simili impegnati nella soluzione di problemi collettivi o per scopi informativi e formativi interpersonali diretti;

c) ai gruppi impegnati nel sociale saranno riconosciuti spazi minimi autogestiti, a titolo gratuito, attraverso emittenti e testate di carattere locale, regionale e nazionale, in relazione alla natura ed all'importanza dei problemi e delle caratteristiche delle associazioni impegnate;

d) ai gruppi impegnati nel sociale viene riconosciuto il diritto di accesso a dati e notizie inerenti la loro attività, in particolare presso aziende ed Enti pubblici, ministeri, ecc.;


4. Rispetto alla comunicazione pubblicitaria

La pubblicità commerciale viene veicolata sui media di ogni tipo (anche telefono), viene esposta in strada, piazze, automezzi pubblici e privati, fabbricati, ecc. Le agenzie di pubblicità fungono da intermediarie tra i gestori dei mezzi che hanno spazi pubblicitari ed i clienti (soggetti che vogliono veicolare messaggi pubblicitari e pagano per questo).

Si comprende come le agenzie ed i clienti possano condizionare i gestori dei mezzi (es. editori di giornali), anche in termini di linea editoriale, di dati, informazioni, ecc. Quindi la regolazione della pubblicità, nell'ottica dei cittadini utenti e degli operatori indipendenti (liberi da condizionamenti impropri), deve riguardare:

  • il rapporto tra i veri soggetti implicati dal processo publictario, in modo che si verifichino condizionamenti reciproci impropri, illegittimi e dannosi per gli utenti. Perciò trasparenza delle tariffe praticate dal gestore con accesso libero (eventualmente a rotazione) per i clienti e le agenzie. Trasparenza delle quote di intermediazione pubblicitaria;
  • una ripartizione equa della pubblicità tra i vari mezzi, in modo  da evitare o situazione di monopolio o discriminazioni tra gestori, anche in senso territoriale (es. nazionale e locale);
  • una limitazione quantitativa degli spots, articolati per media, per livello geografico, per gestori, ecc. No alle interruzioni durante i programmi (solo negli interventi naturali).
  • riconoscibilità del messaggio pubblicitario e dell'agenzia;
  • controllo pubblico diffuso della gestione pubblicitaria;
  • tassazione dei messaggi pubblicitari. Quota minima reinvestita per studi ed analisi pubbliche dei mass media.

5. Rispetto alla comunicazione telematica e postale:

a) gli utenti hanno diritto ad un riscontro diretto "in loco" delle tariffe e delle qualità dei servizi di telematica, informatica, telefonia, telegrafia, facsimile, posta elettronica. Una statistica territoriale e generale dei servizi e delle reti di trasporto deve essere resa pubblica, periodicamente, dai gestori attraverso mezzi idonei;

b) i gestori sono tenuti ad un risarcimento per guasti, disservizi, anomalie di esercizio, ritardi, registrati tali rispetto ad uno "standard di qualità minimo" definito per concessione. Il risarcimento sarà correlato all'entità del danno arrecato agli utenti o all'utente singolo.


6. Ciascun operatore della comunicazione gode di diritti personali:
  • autonomia e responsabilità nell'espressione e nella capacità di cercare, scambiare, distribuire, trasmettere messaggi di sua pertinenza;
  • rispetto dello Statuto dei lavoratori e dei CCL di categoria;
  • garanzia che l'apparato cui appartiene rispetti le norme della presente carta dei diritti:
  • garanzia di qualificazione e rispetto professionale, di formazione ed aggiornamento professionale, di rapporto diretto con i suoi referenti e gli utenti;
  • garanzia di autonomia decisionale ed operativa nella sua sfera di attività, sulla base del CCL e dei regolamenti interni;
  • garanzia di selezione, impiego e di carriera non subordinata a logiche di lottizzazione partitica, di ricatto economico e/o di lavoro, di discriminazioni ideologiche, di razza, di religione, di sesso, ecc.
  • garanzia di accesso libero e diretto alle fonti comunicative.
Il cosiddetto "segreto d'ufficio", ridotto a casi minimi e precisi, va disciplinato con norme parlamentari specifiche;
Analogamente per quanto attiene ai vincoli di "segretezza" o di "disciplina" posti dai responsabili di apparati comunicativi.


7. Rispetto ai prodotti di ricezione e consumo comunicativo:
  • standard di qualità/costo definite su etichetta di prodotto;
  • statistiche pubbliche di qualità/costo dei prodotti venduti;
  • garanzie di manutenzione e di riparazione dei prodotti comunicativi di consumo domestico e di ufficio.

8. Rispetto all'"informazione" dovuta ai sindacati ed ai cittadini da parte di apparati pubblici e privati (enti, industrie, ministeri, uffici, ecc.);
  • dati riguardanti impegni finanziari, obiettivi produttivi, uso delle risorse, organizzazione della produzione e degli appalti;
  • dati riguardanti i dati personali memorizzati (diritto alla privacy) e diritto di "accesso" ai dati riguardanti questioni di interesse sociale, collettivo e della persona;
  • trasparenza delle procedure amministrative e gestionali dello Stato e degli Enti pubblici territoriali;
  • obbligo di pubblicazione delle anomalie di servizio, dei tempi di espletazione, dei rilievi scritti formulati dagli utenti, ecc.;
  • responsabilizzazione esplicita di dirigenti, funzionari, impiegati pubblici e privati in apparati eroganti merci e servizi;
  • etichette e standard qualità merce/servizi con risarcimento utenti per disservizi, ritardi, omissioni, ecc.
Commenti   
0 # cittadino-personaCisbelio 2015-04-18 23:09
Attenzione alle parole: un ottimo articolo, quello di Antinozzi. Per una questione semantica, non dovremmo però accondiscendere a nozioni come "utente" o "consumatore", che sono studiate dalla propaganda per stabilire e riaffermare la nostra subalternità.
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0 # La luce dell'invisibileLeopoldo Antinozzi 2015-04-20 20:27
D'accordissimo per "consumatore", orribile parola che stabilisce non solo la subalternità al dio mercato, ma che opera addirittura una sorta di riduzionismo ontologico dell'essere umano. In effetti non la cito mai nell'articolo.
Per la parola "utente", invece. che adopero, mi sembra sia del tutto neutrale, definendo semplicemente "colui che si serve di un bene o di un servizio pubblico o privato" (= da dizionario), ed è unicamente questo il senso che va concepito.
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