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Dalla “moda Weinstein” alla “Cassazione italica”…
Segue un articolo dal titolo “Fingere per conquistare una donna è violenza sessuale” (Sostituzione di persona: chi per portarsi a letto una donna fa credere di avere delle qualità o dei poteri commette reato), pubblicato da “La Legge per Tutti”: https://www.laleggepertutti.it/187918_fingere-per-conquistare-una-donna-e-violenza-sessuale 

“La Legge per Tutti”: «Fingere di essere qualcuno o di ricoprire un determinato ruolo quando invece non è vero, solo per portarsi a letto una donna, diventa un reato assai grave. Secondo una recente sentenza della Cassazione, il reato di sostituzione di persona scatta non solo quando qualcuno fa credere di essere un altro, ma anche quando si attribuisce delle qualità che non gli spettano. E se questa finzione è finalizzata a consumare un rapporto sessuale con una persona evidentemente “credulona” e magari interessata a un secondo fine, scatta il reato di violenza sessuale. Insomma, secondo la Suprema Corte, chi finge per conquistare una donna rischia da 5 a 10 anni di carcere. Per comprendere come stanno le cose facciamo un esempio.
Immaginiamo che una persona, dipendente di una grande azienda, faccia credere a una giovane e bella ragazza, assunta da poco, di essere a capo del personale e di poter decidere di una sua eventuale promozione. Lei, attratta più dalla possibilità di far carriera che dalle qualità dell’uomo, accetta un suo invito a cena. Durante l’incontro, l’uomo inizia a ipotizzare per la donna una futura e gloriosa ascesa in società, vantandosi di ascendenti sui vertici che, invece, non ha affatto. Lei gli cede e i due vanno a letto. Il giorno successivo, la ragazza viene a sapere che il compagno della trascorsa notte riveste un ruolo completamente diverso da quello millantato e che non ha alcun potere in merito a sue eventuali promozioni; per quanto consapevole di aver acconsentito alle avances solo per ottenere una raccomandazione, decide di denunciarlo per le bugie dette.
L’uomo si difende sostenendo la corresponsabilità della donna: la vicenda dimostra inequivocabilmente come lei abbia, in piena consapevolezza, consumato un rapporto sessuale solo per “secondi fini” ossia per fare carriera; ciò dimostrerebbe un atteggiamento spregiudicato che non merita tutela. Non c’è quindi alcun candore o inganno. Chi dei due ha ragione?
La Cassazione ricorda che il codice penale sanziona la violenza sessuale anche quando questa viene posta in essere tradendo in inganno la vittima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Questo non significa solo far credere di essere una persona che non si è (Mario, ad esempio, spinge a credere di essere Giovanni), ma anche attribuirsi delle qualità o uno stato che non si ha. Difatti, il consenso al rapporto sessuale non deve coprire solo l’atto in sé ma anche l’identità della persona con cui lo si pone in essere. Vien da sé che se la persona è diversa (ipotesi di scambio fisico) o non ha le caratteristiche che la stessa ha fatto dolosamente credere all’altra con l’astuzia, non c’è alcun consenso da parte di quest’ultima. Pertanto scatta la violenza sessuale.»

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