GIUSTIZIA E' FATTA. Dalla parte dei diritti e della trasparenza

a cura di Monica Soldano

In Italia, anche in questo inizio di anno, la Giustizia amministrativa sta continuando a dare risposte e a fare chiarezza nel complicato rapporto tra i cittadini e la gestione della pandemia, che, attraverso  i decreti della Presidenza del Consiglio per l’emergenza sanitaria, non manca di  porre questioni sui diritti inviolabili e le libertà personali. Così,  fin dal mese di gennaio ci sono già state nuove e significative pronunce, vediamo quali.

SCUOLA e MINORI, OBBLIGO MASCHERINA (DPI) CONTINUATIVO.

Il 26 gennaio scorso, la Terza  sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Franco Frattini, ha utilizzato la forma del decreto ( N00304/2021), in via eccezionale, per decidere subito e concretamente sulla richiesta di due genitori di una minore, che con certificati medici alla mano hanno dimostrato la difficoltà respiratoria causata dall’uso continuativo a scuola della mascherina,  imposta durante tutto l’orario scolastico.  E’ stato così disapplicato, nel caso concreto e per la prima volta,  il decreto della Presidenza del Consiglio (DPCM) che ha imposto l’obbligo dei DPI continuativo nelle scuole, anche ai minori (dai 6 anni in su). Questa decisione non varrà erga omnes, ma solo nel caso specifico, azionato dai genitori (difesi dagli avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias), tuttavia, potrà fare giurisprudenza per il futuro.

La decisione, che formalmente è un decreto, è intervenuta accogliendo un ricorso contro la precedente sospensiva del Tar Lazio. Nel decreto è stata sottolineata la non risposta della Presidenza del Consiglio di documentare per iscritto (entro 15 giorni) pareri a favore della mancanza di nocività dell’uso prolungato della mascherina,  a cui si è aggiunta l’impossibilità di dimostrare che la scuola fosse dotata di un semplice apparecchio di controllo, come il saturimetro, poco costoso e di facile utilizzo, che avrebbe potuto permettere un monitoraggio tempestivo delle condizioni della minore. In assenza di questi elementi, il Consiglio di Stato comunicherà alla scuola non solo che alla minore non può essere imposto l’uso del DPI, durante l’orario scolastico, ma anche che non si può ipotizzare una sospensione del diritto costituzionale alla frequenza del corso scolastico. Resta, infine, a carico dell’istituto scolastico la responsabilità connessa all’attuazione del decreto.

TRASPARENZA e PIANO di EMERGENZA SANITARIA

La sezione Ter Quater del Tar del Lazio, presieduta dal giudice Riccardo Savoia ha accolto il ricorso di due deputati italiani contro l’illegittimità del silenzio del Ministero della Salute ed ordinato  al Ministero di consegnare ai ricorrenti, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, il documento richiesto. Inoltre, il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Lo scorso 4 agosto, due deputati, Galeazzo Bignami e Marcello Gemmato (gruppo Fratelli d’Italia) avevano richiesto al Ministero della salute la copia del “Piano Nazionale emergenza Sanitaria” di cui aveva parlato il Direttore Generale della programmazione sanitaria, Andrea Urbani, in una intervista al Corriere della sera (21.04.2020). I due parlamentari, in base alla Costituzione italiana (art 67 Cost) hanno le prerogative per legge di dover accedere alla documentazione utile per conoscere tutta la documentazione di corredo alla valutazione della emergenza sanitaria nazionale. Così, i due deputati, non avendo ricevuto risposta, hanno adito il Tar, in base all’art 117 cpa che permette di ricorrere contro il silenzio delle pubbliche amministrazioni, che avrebbero dovuto pubblicare e fare ostensione del Piano Nazionale Emergenza in base anche al semplice accesso civico generalizzato, che non richiede che venga specificata la motivazione su atti pubblici, su cui deve esserci sempre la pubblicazione e la  trasparenza (Tar Lazio N. 00879/2021 REG. Prov. Coll. n. 07682/2020 reg. ric.)

(a cura di Monica Soldano, giornalista, Italia).